Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha le seguenti finalità:

          a) accrescere il livello di sicurezza delle attività svolte nelle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all'incolumità fisica degli studenti, del personale e di tutti coloro che operano o si trovano all'interno delle aree e dei locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche stesse;

          b) definire con chiarezza, sul piano amministrativo, le diverse aree di competenza e di responsabilità e sollecitare forme di responsabilizzazione sociale finalizzate specificamente al miglioramento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;

          c) rafforzare gli strumenti per la tutela risarcitoria a favore dei soggetti eventualmente coinvolti in incidenti e in eventi lesivi avvenuti nelle aree e nei locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche.